Siete imprenditori titolari di beni immateriali come marchi, brevetti e software? È il momento giusto allora per usufruire di un particolare vantaggio fiscale, battezzato “Patent Box”, in vigore con l. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).  Vista la scarsità di simili opportunità nel nostro Paese, l’occasione è cruciale.

Di seguito schematizziamo i punti chiave della disciplina, al fine di fornire informazioni di massima e poter comprendere se si può applicare alla propria realtà. Vista l’applicazione “tecnico-fiscale” del Patent Box, è comunque fondamentale rivolgersi a un tributarista o commercialista il più possibile esperto del settore, così da applicare correttamente lo strumento di legge e valutare se, comunque, il regime opzionato sia di effettivo beneficio per la propria realtà d’impresa (es. mediante stima del valore dei beni, possibili combinazioni delle attività d’impresa, opportunità del Ruling, fattibilità di un efficiente tracking, ecc.).

 

COS’È

    1. Si tratta di un regime di tassazione agevolata sui redditi d’impresa (IRES e IRAP) da sfruttamento dei beni intangibili che va espressamente opzionato presso l’Agenzia delle Entrate, rispettando le procedure previste. È dunque un incentivo di detassazione per chi investe in ricerca e sviluppo di tali beni e fa crescere gli investimenti innovativi (volendo anche evitare il trasferimento dei beni IP a società estere dalla tassazione agevolata).
    2. Si può sommare ad altri incentivi fiscali (ad es. start-up).

 

DA QUANDO 

    1. Decorrenza per i periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2014. Di fatto, dal 2015.

 

SOGGETTI

1.  Possono usufruirne imprese commerciali/industriali (anche individuali):

– residenti
– non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato (purchè residenti in Paesi convenzionati per la doppia imposizione fiscale; non Paesi black-list)
– oggetto di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento d’azienda), con subentro del dante causa al regime d’opzione

Anche se al momento dell’opzione l’impresa non sa ancora valutare se ricorrono tutti i presupposti necessari.

Non possono fruirne: società semplici, enti non commerciali, associazioni (anche professionali), imprese soggette a procedure concorsuali.

2. L’impresa deve – in aggiunta – svolgere attività di ricerca e sviluppo (R&S) volta alla crescita, mantenimento e accrescimento di valore degli stessi beni immateriali (vi rientrano: le attività di presentazione e promozione; di anticontraffazione e di consulenza per la tutela in materia, come quella ottenibile da professionisti legali, commercialisti, consulenti IP, ecc.).

 

OGGETTO

  1. I beni intangibili non possono essere di qualsivoglia tipologia, devono rientrare rigorosamente tra i seguenti:
·         Software protetto dal diritto d’autore (v. art. 2 n. 8 l. 633/1941)
·         Brevetti industriali concessi/in corso di concessione (v. artt. 45 ss. D.Lgs. 30/2005)
·         Marchi registrati/in corso di registrazione (v. artt. 7 ss. D.Lgs. 30/2005), in particolare di prodotto
·         Disegni e modelli registrati/in corso di registrazione (v. artt. 31 ss. D.Lgs. 30/2005, art. 2 n. 10 l. 633/1941)
·         Know-how (informazioni aziendali segrete, anche commerciali o scientifiche, v. artt. 98-99 D.Lgs. 30/2005), in particolare oggetto di accordi di riservatezza o policy aziendale

Tali beni possono essere utilizzati direttamente dall’impresa o concessi in licenza d’uso a terzi.

Oltretutto marchi e brevetti rientrano nella disciplina anche se allo stato di mera domanda presso gli uffici di registrazione.

2. Circa invece al reddito derivante (es. royalties o quanto determinato in sede di Ruling), si dovrà scomputare dal reddito d’impresa complessivo quello concernente lo sfruttamento dei soli beni immateriali ammessi (più facile in caso di ramo d’azienda ad hoc). Qualora si accerti una perdita in merito allo sfruttamento dei beni immateriali, si rinvieranno gli effetti dell’opzione agli esercizi successivi (se positivi), mediante computo delle perdite a riduzione del reddito agevolabile.

In caso di licenze di sfruttamento a terzi, il reddito è dato dai canoni di licenza, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti di competenza del periodo d’imposta.

3. Può essere esercitata solo per alcuni dei beni immateriali detenuti, a scelta del contribuente, non per forza tutti quelli presenti in portafoglio IP.

 

EFFETTI – DURATA

    1. La durata dell’opzione, una volta esercita, è di 5 esercizi d’imposta.
    2. Non è revocabile. È rinnovabile.
    3. Figura inoltre una detassazione delle plusvalenze da vendita dei beni pari al 90%, purchè quanto incassato venga reinvestito in R&S di beni immateriali entro il secondo periodo di imposta successivo.
    4. Si ottiene l’esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall’utilizzo dei beni ammessi. Tale quota ammonta al 50% (per il 2015 però corrisponde al 30%, per il 2016 al 40%).

CAUTELE  

    1. Sarà obbligatorio presentare istanza di Ruling internazionale (ovvero domanda preventiva per determinare il reddito agevolabile, ex art. 8 D. L. 269/2003) all’Agenzia delle Entrate in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, ad es. mediante riferimenti al transfer pricing o a sfruttamenti affini pregressi; è invece facoltativa in caso di uso indiretto degli stessi (es. licenze a terzi) o di plusvalenze da cessione dei beni. Per le PMI (cioè con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro) sarà prevista una modalità semplificata di Ruling.
    2. Va adottato preferibilmente un controllo di gestione (cd. sistema di tracking) che palesi – per ogni bene – il riferimento chiaro, diretto e univoco tra costi di R&S (accuratamente contrattualizzati), i beni prodotti e i relativi redditi di sfruttamento. Secondo alcuni, è possibile anche una valutazione unitaria dei beni che siano strettamente interconnessi tra loro, così da semplificare le procedure (ad es. valutando i beni sulla base del settore di attività o merceologico).

 

PROVVEDIMENTI E SITI DA CONSULTARE

Per agire correttamente, si visioni con attenzione quanto segue:

1.  Legge n. 190/2014 (Art. 1, commi 37-45)
2.  Pagina web dedicata dell’Agenzia delle Entrate
3.  Software di compilazione della comunicazione
4.  Circolare Agenzia Entrate n. 36/E, 1/12/2015
5.  Provvedimento Agenzia delle Entrate 1/12/2015
6.  Modello di opzione per il Patent Box
7. Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico

 

Il presente articolo è disponibile anche in una più pratica versione .pdf, liberamente scaricabile qui: PATENT BOX.

2 dicembre 2015